Il risarcimento danni e la responsabilità civile
La responsabilità civile è la forma di responsabilità più ampia identificata all’interno del diritto; essa è anche conosciuta come responsabilità extracontrattuale.
Si contrappone infatti alla responsabilità contrattuale che, invece, nasce per tutelare gli interessi di due soggetti legati da un vincolo contrattuale.
Colui che lede un interesse altrui è considerato responsabile civilmente ed è colui che, appunto, tenuto a risarcire il danno.
Nel momento in cui venga violata una norma, il responsabile è tenuto a riparare ai danni commessi. Nel caso in cui si violi una norma civile si parlerà di responsabilità civile, quando viene violata una norma penale si parla di responsabilità, appunto, penale. Verrà applicata la norma in maniera adeguata e proporzionale al comportamento tenuto e al danno causato. Nel caso della responsabilità civile, generalmente, la conseguenza è il risarcimento del danno mentre, per la responsabilità penale, si applica una pena adeguata al caso concreto.
La responsabilità civile ha da un lato una funzione risarcitoria: banalmente il soggetto responsabile è costretto a porre rimedio al danno commesso; dall’altro ha invece una funzione sanzionatoria e preventiva: la persona obbligata, essendo a conoscenza delle norme da rispettare, ossia risarcire i danni conseguenti alla sua condotta, sarà tesa ad evitare tutti quei comportamenti che potrebbero causare un danno ad un altro soggetto.
Secondo l’articolo 2043 del Codice Civile, la responsabilità sorge in capo a quel soggetto che viola una norma giuridica con dolo o con colpa. Il criterio di imputazione può essere duplice però: la colpa o una responsabilità oggettiva.
Si può escludere la responsabilità quando si riesce a provare che il danno sia dovuto a cause di forza maggiore o a caso fortuito oppure al fatto che, nonostante un intervento operoso, non sia stato possibile evitare l’evento.
Colui che è “il danneggiato” ha diritto di richiedere un risarcimento del danno patito a colui che lo ha provocato. Il risarcimento non è da confondere con l’indennizzo: il primo vuole ripristinare la situazione antecedente al fatto illecito, mentre il secondo è una condotta riparatoria conseguente ad una azione contraria alla normativa vigente.
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