Quando si parla di un sinistro stradale che ha provocato la morte di qualcuno, la questione si fa molto delicata e complessa. Per l’importanza degli interessi e morali e patrimoniali in gioco e per la complessità della materia penale, specialmente in fase di indagine, è fondamentale affidarsi a professionisti seri ed altamente specializzati.
Ma partiamo dal principio. A seguito di un incidente stradale con una persona deceduta, il presunto colpevole viene iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica e scatta un procedimento penale a suo carico per omicidio stradale. Sarà inoltre conferito l’incarico al medico legale di effettuare l’esame autoptico. Già questa fase è assolutamente delicata ed irripetibile. I prossimi congiunti hanno facoltà di nominare, secondo l’art. 360 del Codice di Procedura Penale, un proprio consulente di parte che assista e partecipi all’autopsia.
Il Pubblico Ministero conferirà inoltre l’incarico ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU) per quanto riguarda la ricostruzione della dinamica del sinistro.
Alle persone offese dal reato saranno notificati gli avvisi in parola sia della nomina del medico legale che della nomina del consulente tecnico. Questo è il primo atto con cui si individuano, appunto, le persone offese. Solitamente queste persone coincidono coi familiari stretti del defunto: nello specifico coniuge, figli, genitori e fratelli/sorelle anche non conviventi.
Al risarcimento, infatti, hanno diritto tutti coloro che erano legati alla persona deceduta tramite un solido e duraturo legame affettivo. Per cui verranno presi in considerazione dal giudice non solo i familiari conviventi e non, ma anche altri soggetti purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento nella vita della vittima “secondaria” a seguito della morte del congiunto. Su questo principio (convivenza more uxorio) si è espressa la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 9178 del 13 aprile 2018 la quale ha stabilito che la convivenza more uxorio esiste nel momento in cui due persone abbinano volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Anche nel caso del sinistro mortale ad essere risarciti sono i danni patrimoniali (***LINK ARTICOLO***).
Per i danni non patrimoniali il risarcimento copre sostanzialmente la perdita del legame affettivo e sociale con questo e le conseguenti ripercussioni sulla vita del parente stesso. Dovranno essere quindi risarcite tutte le alterazioni negative (come un “unicum” delle varie voci del danno non patrimoniale ) di natura non economica che affliggano la vita del ricorrente in conseguenza al sinistro; queste circostanze dovranno essere provate.
Per la quantificazione pecuniaria del danno si fa riferimento ad una serie di elementi quali il rapporto di parentela, il rapporto di convivenza, l’età della vittima principale e della vittima
secondaria, etc.. Tutte queste voci sono racchiuse nelle Tabelle per il calcolo dei danni da incidente stradale mortale ***LINK
I tempi per ottenere un risarcimento sono molto variabili. Innanzi tutto, nel caso di incidente mortale causato da colpa (alias omicidio stradale), la compagnia assicurativa attenderà sicuramente quanto meno l’esito delle indagini preliminari nel procedimento penale. Se, nella fase delle indagini, non saranno emersi elementi sufficientemente solidi, la compagnia assicurativa formulerà una offerta risarcitoria bassa, che gli aventi diritto potranno
accettare a titolo di “acconto”, per poi continuare l’azione risarcitoria, per l’ottenimento di un equo risarcimento, costituendosi come parte civile nel processo penale che può durare anni. Perciò è fondamentale affidarsi ad un team di consulenti esperti che possano tutelare i diritti della famiglia della vittima garantendo l’ottenimenti di un congruo risarcimento.
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